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Belluno, Piazza dei Martiri n. 34
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Archivio News

La raccolta di avvisi e comunicazioni dalla Presidenza e dalla Segreteria del Collegio pubblicati sul sito negli ultimi mesi.



Allegato A - Regolamento sulla quota d’iscrizione.
Premessa. Il consiglio direttivo del collegio annovera fra le prerogative di propria competenza e responsabilità, anche quella di fissazione annuale della quota d’iscrizione al collegio medesimo, ai sensi del R.D. 11.02.1929 n. 275 art. 19/c; a tal fine il consiglio direttivo determina annualmente, con propria delibera, gli importi dovuti dagli iscritti.
Richiamato quanto già esposto ed approvato nel corso dell’assemblea generale del 3.5.2002 in ordine alla differenziazione delle quote per tener conto delle situazioni non omogenee sotto il profilo delle prestazioni e servizi resi dal collegio al singolo, ed anche in funzione del progetto di formazione in itinere, ulteriormente valutata l’opportunità di considerare sotto il profilo economico talune differenti situazioni sussistenti fra gli iscritti, il consiglio ha ritenuto di introdurre una differenziazione nella determinazione dell’entità della quota dovuta da ogni singolo iscritto, in ragione delle differenti esigenze e/o realtà esistenti.
In tal senso si è determinato ad introdurre ed approvare il criterio di quote di entità economica diversa fra gli iscritti liberi professionisti (soggetti che esercitano in qualsiasi genere e forma la attività libero - professionale) e non, nella seduta del 25.11.2002, rimandando ad apposito regolamento di stabilire i criteri di riferimento per ogni iscritto.

Regolamento

Art. 1) Il consiglio direttivo del collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Belluno fissa annualmente, attraverso l’emanazione di apposita delibera, la quota d’iscrizione dovuta da ogni singolo iscritto entro il 30 novembre di ogni anno;
Art. 2) A ciascun iscritto che, entro il 28 febbraio di ogni anno, presenterà presso la segreteria del collegio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta conformemente al modello allegato sub. A al presente regolamento, accompagnata da contestuale deposito del/i timbro/i professionale/i in possesso dell’iscritto, spetta di corrispondere una quota di minor importo rispetto a quella afferente l’iscrizione annuale, in misura da indicarsi con la stessa delibera richiamata in precedenza; tale dichiarazione sostitutiva, una volta presentata, avrà validità fino ad eventuale comunicazione di variazione dello status libero professionale da far pervenire al collegio a cura dell’iscritto.
Art. 3) Tutti coloro i quali abbiano inoltrato la dichiarazione di cui all’art.2 mantengono i diritti giuridicamente acquisiti e possono, a semplice richiesta ed in ogni momento, ritirare il/i proprio/i timbro/i professionale/i, previo pagamento della differenza fra l’importo ridotto già versato e l’ammontare dell’intera quota;
Art. 4) E’ facoltà del consiglio direttivo fissare, con apposita delibera, eventuali integrazioni o revisioni o abrogazione del presente regolamento, in funzione delle necessità ritenute opportune, entro il 30 novembre di ogni anno.
Art. 5) Al fine di favorire il permanere degli iscritti e l’iscrizione di nuovi colleghi, il consiglio direttivo potrà deliberare condizioni economiche di favore.

Approvato nella seduta del consiglio direttivo del 24/01/2003 (verbale n.001/2003)

Tariffe dei Periti industriali e dei Periti Industriali laureati.
È disponibile in Collegio copia del testo: Tariffe dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati completo di CD-Rom con un programma che permette la compilazione della parcella e la gestione dell'archivio clienti. Edito dal Sole 24 Ore, aggiornato a novembre 2002.

Comunicazioni importanti per gli iscritti.
Tesserini personali. Si segnala, a coloro che hanno fatto richiesta, che presso la segreteria del collegio sono disponibili le tessere personali di riconoscimento. Chi volesse a sua volta richiedere la stampa di tale tesserino è pregato di rivolgersi in ufficio munito di due foto tessera e di una fotocopia di un documento di identità.


Assicurazione Rischi Professionali.
Si ricorda che esiste un'assicurazione per i rischi professionali ivi compresi quelli previsti dalla Legge Merloni. Esiste una polizza stipulata a livello nazionale riservata ai periti industriali a condizioni di particolare favore. Si ricorda che tutta l'informativa relativa alla polizza è consultabile presso il sito:

http://www.cnpi.it

e che copia della stessa è disponibile presso la segreteria del collegio.
Seguono tabelle illustrative.

Tabella dei premi:

Attività e fasce
Introiti
Garanzia AGaranzia B

Massimale Base £ 1.000.000.000Massimale Esteso £ 3.000.000.000Massimale Base £ 1.000.000.000Massimale Esteso £ 3.000.000.000

Franchigia Base 5 MLFranchigia Ridotta 3 MLFranchigia Base 5 MLFranchigia Ridotta 3 MLFranchigia Base 5 MLFranchigia Ridotta 3 MLFranchigia Base 5 MLFranchigia Ridotta 3 ML
Oltre 500 ML e fino a 750 ML3.040.0003.650.0004.050.0004.600.0003.950.0004.740.0005.360.0005.980.000
Fino a 50 ML690.000850.000820.0001.050.000890.000900.0001.060.0001.360.000
Oltre 50 ML e fino a 100 ML810.0001.000.0001.100.0001.300.0001.050.0001.300.0001.430.0001.690.000
Oltre 100 ML e fino a 250 ML1.280.0001.620.0001.720.0002.050.0001.660.0002.100.0002.230.0002.660.000
Oltre 250 ML e fino a 500 ML2.100.0002.630.0002.800.0003.350.0002.730.0003.420.0003.640.0004.350.000
Oltre 500 ML e fino a 750 ML3.040.0003.650.0004.050.0004.600.0003.950.0004.740.0005.360.0005.980.000
Oltre 750 ML e fino a 1 MLD3.850.0004.650.0005.130.0005.900.0005.000.0006.040.0006.670.0007.670.000
Oltre 1 MLD tasso su importo introiti eccedenti3.850.000 + 5,70‰4.650.000 + 7,00‰5.130.000 + 7,50‰5.900.000 + 9,00‰5.000.000 + 7,40‰6.040.000 + 9,10‰6.670.000 + 9,70‰7.670.000 + 11,70‰
Garanzia facoltativa Legge 109/94
Tasso lordo 20‰ sull'importo della parcella percepita per la progettazione dell'opera. Premio minimo per certificato £ 100.000
Differenza/condizioni e limiti in presenza di altra assicurazioneSconto del 30% sui premi suindicati

Nota bene: i suddetti premi e/o tassi sono comprensivi di imposte


Garanzia A:


Massimale BaseMassimale esteso
Garanzia danni corporali e materiali£ 1.000.000.000£ 3.000.000.000
Garanzie perdite patrimoniali£ 500.000.000£ 1.000.000.000
Tutela giudiziaria£ 20.000.000£ 20.000.000


Garanzia B:


Massimale BaseMassimale esteso
Garanzia danni corporali e materiali£ 1.000.000.000£ 3.000.000.000
Garanzie perdite patrimoniali£ 500.000.000£ 1.000.000.000
Garanzia mancata rispondenza£ 250.000.000£ 500.000.000
Garanzia errato trattamento dei dati personali£ 250.000.000£ 500.000.000
Tutela giudiziaria£ 20.000.000£ 20.000.000
Maggior costo e nuove spese di progettazione per varianti di cui all'art. 25 comma 1 lettera d) della legge 109/94£ 100.000.000£ 200.000.000


Comunicazioni dall'Ente di Previdenza dei Periti Industriali (EPPI).
(Nota prot. n. 4442 del 16.11.2000) Oggetto: Rapporto di collaborazione tra professionisti iscritti al medesimo Ente Previdenziale/contributo integrativo. I successivi chiarimenti normativi circa l'applicazione o esecuzione pratica dei principi generali in materia previdenziale che di per sè limitano la discrezionalità regolamentare dell'Ente ed impongono il rispetto delle disposizioni legislative, hanno determinato una specificazione dell'obbligo di versamento del contributo integrativo a carico dell'iscritto EPPI, che è comunque dovuto, a prescindere dall'indicazione della maggiorazione del 2% nel documento fiscale, come nel caso concreto del rapporto professionale di collaborazione tra due Periti Industriali, diretto al conseguimento di un risultato unitario. L'obbligo di versare il contributo integrativo, nella misura minima prescritta, posto anche a carico dell'iscritto che non ha un rapporto diretto con il committente, si giustifica in ragione dell'onere per l'Ente di Previdenza di gestire la sua particolare posizione contributiva individuale: L'EPPI, nell'equivoco interpretativo delle disposizioni normative e regolamentari, aveva precedentemente adottato l'impostazione più favorevole all'iscritto, nel senso di ritenere adempiuto l'obbligo di versamento della contribuzione integrativa, ogni qualvolta, in un rapporto di collaborazione tra professionisti Periti Industriali diretta al conseguimento di un risultato unitario, il detto versamento veniva effettuato dall'iscritto che aveva proceduto ad indicare la maggiorazione nel documento fiscale rilasciato al committente finale. L'obbligo, però, dell'Ente di Previdenza di attenersi alle disposizioni normative, secondo le indicazioni ed i chiarimenti che delle stesse sono forniti anche successivamente, ha determinato la delibera consiliare che, a rettifica della precedente impostazione, prescrive a carico di tutti gli iscritti all'EPPI che svolgono la loro attività professionale in rapporto di collaborazione con altro professionista Perito Industriale, sia pure per il conseguimento di un risultato unitario, e a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno indicato nel documento fiscale la maggiorazione del 2%, l'obbligo di versamento del contributo integrativo, anche per gli anni pregressi, sia pure nella misura minima determinata di £. 210.000 per anno. Il versamento della detta somma, per gli anni pregressi, con comporta alcuna applicazione di interessi di mora o sanzioni se l'obbligo contributivo viene adempiuto entro e non oltre il 31 dicembre 2000. Con l'occasione si evidenzia che, unitamente e contestualmente al versamento del contributo di maternità, pari a £ 10.000 per anno. Questa comunicazione è stata inoltrata anche a tutti gli iscritti che, a conoscenza di questo Ente, si trovano in queste condizioni.



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