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Belluno, Piazza dei Martiri n. 34
Tel. 0437/949326 - Fax 0437/949327
Orario apertura lun - ven h 9.30 - 12.30
Indirizzi di posta elettronica:
segreteria@peritiindustrialibl.it
collegiodibelluno@pec.cnpi.it
bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it
Logo Nazionale


Associazione "Belluno Tecnologia"

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Statuto di "Belluno Tecnologia"bltecno.zip (6,87 Kb)


S T A T U T O

dell'Associazione "BELLUNO TECNOLOGIA" con sede in Belluno.

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata "BELLUNO TECNOLOGIA", con sede in Belluno (BL), Via Marisiga n. 97.

Art. 2 - L'Associazione è apartitica e si propone di:
  1. valorizzare il titolo di Perito Industriale facendosi promotrice, o aderendo, a tutte quelle iniziative che tendono a tale scopo;
  2. valorizzare la categoria in tutti i capi della sua multiforme attività. All'uopo l'Associazione svolgerà nell'ambito del territorio provinciale di sua competenza tutte le azioni per la tutela degli interessi morali ed economici della categoria;
  3. promuovere e favorire l'aggiornamento tecnico e culturale degli associati;
  4. promuovere, diffondere ed organizzare conferenze, convegni ed altre iniziative di carattere scientifico, tecnico, culturale e altro;
  5. organizzare viaggi di gruppo in Italia ed all'estero a scopo di aggiornamento professionale o culturale;
  6. istituire contatti e collaborare con i Collegi dei Periti Industriali istituiti a norma di legge per la tutela della libera professione, con le Associazioni affini dei Periti Industriali, sia in Italia che all'estero, con gli enti locali, loro consorzi ed Associazioni, con le istituzioni pubbliche o private provinciali, nazionali ed internazionali ed in genere con ogni Ente pubblico o privato che possa contribuire alla riuscita delle iniziative dell'Associazione;
  7. associarsi con altre Associazioni;
  8. organizzare gare sportive di qualsiasi genere, non competitive.
Art. 3 - L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 4 - La durata dell'Associazione è illimitata, L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 5 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  1. dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
  2. dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dalla assemblea Ordinaria su proposta del Comitato Esecutivo;
  3. dalle quote dei soci Sostenitori;
  4. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  5. da versamenti volontari degli Associati;
  6. da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali. Istituti di credito e da Enti in genere;
  7. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di Associati siano essi beni mobili o immobili a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione;
  8. dai proventi derivanti dalle iniziative ed attività dell'Associazione.
I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno.
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:
  • l'Assemblea degli associati;
  • il Comitato Esecutivo;
  • il Presidente - il Segretario - il Tesoriere;
  • il Collegio dei Revisori dei conti;
  • il Collegio dei Probiviri.
Art. 7 - L'Assemblea è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari, dai soci sostenitori e dai soci onorari.

Art. 8 - Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Sono soci ordinari i Periti Industriali che, fattane richiesta al Comitato Esecutivo, sono ammessi in Associazione dallo stesso.
Sono soci sostenitori i soci ordinari che versano una quota almeno quadrupla di quella associativa. Sono soci onorari coloro che vengono nominati dal Comitato Esecutivo pure se mancanti della qualifica di Perito Industriale. Essi non sono tenuti al versamento di alcuna quota associati va e non hanno diritto di voto.

ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente o da due terzi del Comitato Esecutivo con preavviso di almeno cinque giorni, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purché idoneo. Essa si riunisce due volte l'anno:
  • entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo;
  • entro il 30 Novembre per deliberare sul bilancio preventivo, sulle linee generali dell'attività sociale svolta e da svolgere, sulla straordinaria amministrazione, e più in generale su ogni oggetto che le venga sottoposto dal Comitato Esecutivo;
  • per eleggere tutti gli organi sociali;
  • per determinare la quota di iscrizione all'Associazione per l'anno successivo.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta del presenti.
Essa è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che potrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
Per le delibere che riguardano lo scioglimento dell'Associazione o le modifiche statutarie è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Non sono ammesse deleghe.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria:
  • dal Comitato Esecutivo;
  • dal Collegio dei Probiviri su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci per discutere su un preciso ordine del giorno. Per la convocazione dell'Assemblea e la sua validità valgono le norme fissate per l'Assemblea ordinaria.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 10 - II Comitato Esecutivo è l'organo sociale cui spetta l'approntamento e l'esecuzione del programma annuale di attività, che viene inviato a tutti i soci. Esso predispone il bilancio preventivo, stila il conto consuntivo e amministra l'Associazione per l'ordinaria amministrazione. Le delibere del Comitato Esecutivo saranno valide se prese a maggioranza assoluta e con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Allo scopo di garantire continuità, operatività e rappresentatività il Comitato Esecutivo è formato:
  • da 5 (cinque) componenti, di cui almeno tre dovranno rivestire al momento dell'elezione la qualifica di membri dell'organo di rappresentanza dell'Albo dei Periti Industriali della Provincia di Belluno, se il numero degli iscritti all'Associazione non è superiore a 300 (trecento);
  • da 7 (sette) componenti, di cui almeno quattro dovranno rivestire al momento dell'elezione la qualifica di membri dell'organo di rappresentanza dell'Albo dei Periti Industriali della Provincia di Belluno, se il numero degli iscritti all'Associazione è superiore a 300 (trecento) ma inferiore a 800 (ottocento);
  • da 9 (nove) componenti, di cui almeno cinque dovranno rivestire al momento de11'elezione la qualifica di membri dell'organo di rappresentanza dell'Albo dei Periti Industriali della Provincia di Belluno, se il numero degli iscritti all'Associazione è superiore a 800 (ottocento). Esso viene eletto da11'Assemblea e rimane in carica tre anni. Qualora venisse a mancare qualcuno dei componenti il Comitato Esecutivo, esso provvedere alla loro nomina nelle persone che in sede assembleare hanno ricevuto il numero maggiore di voti tra i non eletti.
I membri del Comitato Esecutivo possono essere rieletti.
Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

PRESIDENTE-SEGRETARIO-TESORIERE-COLLEGIO REVISORI DEI CONTI-COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 11 - PRESIDENTE
II Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca l'Assemblea e il Comitato Esecutivo, sottoscrive e firma gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alla vita ed alle iniziative sociali, cura l'esecuzione delle de libere, ordina ed esegue i pagamenti nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, lo sostituisce il Consigliere più anziano di nomina.

Art. 12 - SEGRETARIO
11 Segretario è il responsabile dell'andamento funzionale dell'ufficio sociale e provvede alla regolare tenuta degli atti sociali in conformità alle direttive del Presidente.

Art. 13 - TESORIERE
II Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e di cassa dell'Associazione e provvede a redigere i conti economici, in conformità alle direttive del Presidente.

Art. 14 - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
E' costituito un Collegio dei Revisori dei Conti di tre membri con compiti di controllo contabile come previsto dal Codice Civile.

Art. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
II Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, viene eletto dall'assemblea ordinaria; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Detto Collegio ha il compito di dirimere le questioni fra soci e Associazione, di giudicare e provvedere in ordine alla disciplina e moralità dei soci.
Nelle questioni fra i soci interviene quando l'opera del Presidente non è valsa a dirimere la controversia.
In particolare i Probiviri dovranno pronunciarsi, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del ricorso, con decisione definitiva sui ricorsi presentati dai soci.

CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 16 - Per le controversie che dovessero sorgere tra gli organi sociali o tra membri di questi, sarà nominato un Collegio Arbitrale composto da tre giudici amichevoli compositori nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che rivestirà la qualifica di Presidente del Collegio Arbitrale, dai due nominati.
Il ricorso al giudizio del Collegio Arbitrale sarà eseguito a cura della parte più diligente.
La decisione del Collegio Arbitrale sarà inappellabile.



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