Regolarizzazione catastale interventi in edilizia libera art. 6 comma 5 DPR 380/2001

In allegato alla presente trasmettiamo la circolare ricevuta dal CNPI che tratta l’argomento in oggetto.

Sostanzialmente nella stessa viene indicato che in una riunione tenutasi a Roma il 13 febbraio 2018, tra i rappresentanti nazionali di Ordini e Collegi Professionali con i referenti dell’Agenzia delle Entrate -Settore servizi Catastali, sono state fornite alcune interpretazioni operative sulla regolarizzazione catastale degli interventi di edilizia libera.

Dall’applicazione della legge Legge 4 agosto 2017, n. 124, entro il 28 Febbraio 2018 i titolari di diritti reali su immobili modificati con interventi di edilizia libera o assoggettati a CILA, nel periodo che va dal 13 settembre 2014 (entrata in vigore DL. 133 art. 17 comma 1 lett. c nr. 3) al 29 Agosto 2017 (entrata in vigore della L. 124 del 4 agosto 2017), devono procedere alla dichiarazione in catasto, se rientrano nei presupposti di legge.

“Nella riunione di cui sopra, e solo in merito agli adempimenti catastali degli interventi di cui all’articolo 6, comma 5, DPR n. 380/2001, i referenti dell’Agenzia delle Entrate hanno informato che fino alla data del 28 febbraio 2018 non sono soggette a sanzione le dichiarazioni catastali dirette a regolarizzare le situazioni pregresse, con applicazione dell’articolo 1, comma 336 della legge 30 dicembre 2004, n, 311 in caso di omissione.”

La dicitura da indicare nella relazione tecnica del DOCFA è indicata nel testo della circolare di cui al link.